AVVISO DEPOSITI DORMIENTI
La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un apposito Fondo previsto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario.
La normativa ha altresì stabilito che il suddetto Fondo sia alimentato con l’importo “dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato (…) su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
Il D.P.R. 116 del 2007, in attuazione della Legge Finanziaria 2006, ha definito “dormienti” i seguenti rapporti di:
1.deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo, etc.);
2.deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito amministrato presso la banca depositaria del certificato cumulativo rappresentativo delle quote del fondo; deposito in custodia presso la SGR di quote di fondi comuni d’investimento dalla stessa istituiti; deposito in custodia presso la SGR di altri strumenti finanziari, qualora la stessa presti il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari in aggiunta al servizio di gestione di portafogli);
3.contratto di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;
in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
1.non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
2.il valore dei beni sia superiore a 100,00 Euro.
La ratio della disciplina dei depositi dormienti è quella di verificare se, dietro un comportamento inerte dell’investitore, ci sia effettivamente una precisa scelta di investimento di lungo periodo e dall’esigenza di scongiurare, pertanto, ipotesi di dimenticanza, non conoscenza del rapporto o attuale inesistenza di un effettivo titolare dello stesso (come nel caso, ad esempio, nel caso di successione mortis causa).
Al verificarsi delle condizioni di dormienza la SGR invia al titolare del rapporto (e a tutti i cointestatari in caso di rapporto cointestato), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dalla SGR e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.
Il rapporto dormiente non verrà estinto dall’intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
Le disposizioni idonee ad evitare l’estinzione del rapporto contrattuale sono operazioni o movimentazioni eseguite dal titolare del rapporto atte a voler confermare la perdurante vitalità del rapporto stesso (es. richieste di sottoscrizione, switch o rimborso parziale; rinnovo contrattuale; comunicazione espressa alla SGR di continuare il rapporto; movimento sul conto; specifiche istruzioni da parte del Cliente; comunicazione di variazione di residenza; richiesta di modifica dell’intestazione del rapporto; riscossione dei proventi del fondo; etc.). Non interrompono invece la dormienza tutte le operazioni automatiche (es. RID e altri versamenti automatici) o le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (es. bonifici effettuati da un terzo).
Nel caso in cui un soggetto sia titolare di diversi rapporti con la SGR solo alcuni dei quali qualificabili come “dormienti”, secondo quanto affermato dal Ministero, “si applica il principio dell’unitarietà del rapporto con il cliente. Per cui è sufficiente che lo stesso movimenti anche uno solo dei rapporti con lo stesso intermediario. Nel caso di più rapporti, alcuni dei quali cointestati, la mancata movimentazione dei rapporti individualmente intestati ne comporta l’assoggettamento alla disciplina del D.P.R.”
DEPOSITI DORMIENTI AL PORTATORE
Anche i rapporti di deposito al portatore (es. certificati fisici al portatore), il cui saldo sia superiore ad Euro 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi dormienti. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l’impossibilità della SGR di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso la sede della SGR, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.
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In ogni caso, il personale della SGR è a disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo.
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Avviso di avvenuta comunicazione dei rapporti dormienti alla Consap per l’anno 2019.