NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE MIFID

Il 3 gennaio 2018 sono entrati in vigore la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ed il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.

La Direttiva ed il regolamento sopra citati, unitamente alle relative direttive delegate e regolamenti di esecuzione, costituiscono l’impianto normativo identificato come MIFID II.

Tale disciplina persegue le medesime finalità della MiFID I, creazione di un mercato unico dei servizi finanziari in grado di assicurare trasparenza e protezione nei confronti degli investitori, rafforzando ulteriormente i presidi a tutela degli investitori.

In particolare, tra i tanti ambiti trattati, risultano di particolare importanza per gli investitori gli obblighi informativi ex-ante ed ex-post imposti agli intermediari per contrastare le asimmetrie informative sugli strumenti finanziari tra investitore ed intermediari stessi.

A tal proposito si riportano di seguito le principali novità introdotte:

  • product governance: consiste in una serie di regole e requisiti di cui gli intermediari   devono tener conto in fase di progettazione (produttori) ovvero di vendita (distributori) di uno strumento finanziario, al fine di prevenire, o quantomeno contenere, possibili fenomeni di mis-selling dello strumento finanziario;
  • execution only: viene circoscritto ulteriormente il perimetro dei prodotti finanziari sottoscrivibili in modalità execution only, estendendolo anche a prodotti “non complessi” come ad esempio le obbligazioni o altri titoli di debito non quotati su un mercato regolamentato;
  • informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali: i richiami sono alla chiarezza ed alla trasparenza delle informazioni con particolare riferimento alla corretta esposizione dei costi e gli oneri connessi a ciascuno strumento finanziario;
  • adeguatezza: specifica individuazione dei parametri sulla base dei quali gli intermediari   effettuano la valutazione della clientela ed il conseguente giudizio di adeguatezza o meno del prodotto finanziario proposto;
  • rendicontazione alla clientela: obblighi di più frequente rendicontazione in relazione alla prestazione dei servizi di investimento con ampliamento delle informazioni in essa contenute;
  • best execution: rafforzamento dei criteri di best execution e dei parametri di valutazione per la scelta delle sedi di esecuzione delle operazioni;
  • conoscenza e competenza: gli intermediari devono garantire che le persone fisiche che forniscono, per loro conto, informazioni ai clienti su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze

Per ulteriori definizioni o approfondimenti sui contenuti della direttiva Mifid è possibile consultare l’apposito Glossario.

Per ottenere le informazioni relative ai servizi di investimento offerti da Zenit SGR è possibile consultare l’apposita documentazione.